In quali edifici è obbligatorio l’APE

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A distanza di alcuni anni dall’introduzione dell’obbligo di redigere l’APE vengo ancora contattato da per- sone che mi chiedono chiarimenti in merito all’obbligo o meno di APE per una certa categoria di edifici. Da chiarire che quando parlo di “edificio” mi riferisco ad edificio o una sua porzione (unità immobiliare) secondo la definzione che ne da il Dlgs192/05 all’art. 2.

Bene, con scaglioni di superficie sempre più piccoli fino ad arrivare alle singole unità immobiliari a par- tire dal 2007 al 2009 è subentrato gradualmente l’obbligo di redigere l’APE .Questo obbligo è  stato   di- satteso per vari anni visto che all’epoca era sufficiente dichiarare che l’edificio era in classe G per evitare di redigere l’APE (allora ACE) in sede di contratto di compravendita. Nel 2013, essendo stata avviata dall’ Unione europea una procedura d’infrazione dalla comunità europea  nei confronti  dello stato  italiano che non stava rispettatando la direttiva europea in materia, per porre  rimedio  viene  emanato  il  DL 63/2013 (convertito poi in L90/2013). Nella sua versione finale si modifica così l’art. 6 del Dlgs 192/05 e al comma 3bis si specifica:
L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti.

Ma quali sono sono gli edifici che sono sottoposti ad obbligo e quali sono i casi in cui non è obbligato- rio? Nello stesso decreto e nella sua conversione in legge si chiarisce che sono esonerati dall’applica- zione obbligo dell’APE:
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo
o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Il punto e) però chiarisce meglio la logica di applicazione: il certificato energetico va applicato a tutte quelle di categorie di edifici che normalmente dovrebbere essere riscaldate. Ma quali sono? Ai sensi DPR 412/93 vengono considerate riscaldate le seguenti categorie di edifici:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Questi concetti vengono ripresi chiariti maggiormente nell’appendice A  del DM   26.06.15  nella parte dedicata alle norme tecniche per la  certificazione  energetica. Nonostante  questo  obbligo  alcune di queste categorie di edifici nonostante l’obbligo continuano a non essere riscaldati poichè esistenti e nati senza  impianto di riscaldamento. In tali casi qual’è  la strada da percorrere? La certificazione energetica va fatta comunque ma è stato chiarito dalle norme appena citate che  se l’impianto risulta  assente  va simulato.