Pubblicate le nuove NTC

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Il capitolo più interessante delle nuove NTC riguarda gli edifici esistenti, questo per due principali aspetti: il primo per la frequenza con cui ci si trova ad operare sul tessuto urbano esistente (rispetto a progetti di edifici di nuova costruzione) e il secondo per la difficoltà che comporta questo tipo di intervento (complessità di interazione tra vecchio organismo, con assetto consolidato, e modifiche rese necessarie per il suo attuale e futuro utilizzo). Tale argomento era già stato fonte di novità con la vecchia normativa del 2008, ed aveva portato al tempo delle importanti novità; ma a distanza di 10 anni e con la conoscenza che tutti i giorni cresce (soprattutto per il susseguirsi di fenomeni sismici, che portano ad una verifica sul campo dei sistemi costruttivi), la nuova normativa dimostra, a mio parere, di aver capito e superato delle limitazioni che portavano al suo non facile utilizzo, o peggio ad un suo uso, che alla fine portava ad un organismo edilizio, meno sicuro di quello iniziale, nonostante fosse correttamente a “norma di legge”.

Nelle NTC 2018 si intravede una nuova filosofia nella concezione degli interventi, infatti una delle differenze più sostanziali riguarda la classificazione degli stessi, che pur rimanendo fondamentalmente i soliti tre, presentano delle importanti differenze rispetto alle NTC 2008. Entrando nello specifico abbiamo:

-Riparazione o Intervento locale: la vecchia normativa parlava genericamente di intervento che riguardava “singole parti e/o elementi della struttura che interessano porzioni limitate della costruzione”, mentre la nuova normativa, specifica meglio quando dovrebbero essere usati: – quando si intenda ripristinare, dopo un danno, le caratteristiche iniziali degli elementi o delle parti danneggiate; – quando si intenda migliorare le caretteristiche di resistenza e/o duttilità, anche di elementi non danneggiati; – quando si intenda impedire meccanismi di collasso locale; – quando si intenda modificare un singolo elemento o una porzione limitata della struttura. Rimane immodificato il concetto della possibilità di verifica locale utilizzando questo tipo di intervento. Le verifiche nella nuova normativa dovranno dimostrare che, a fronte dell’ intervento non vi sia stata una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti, mentre nella precedente normativa, bisognava verificare, che dopo l’intervento, i livelli di sicurezza dovevano risultare migliori di quelli della situazione preesistente. In più, attualmente, viene specificato che, nel caso di interventi di rafforzamento locale, che chiaramente migliorano le carateristiche meccaniche di alcuni elementi strutturali, è necessario vautare, localmente, l’incremento del livello di sicurezza (va attentamente valutato perchè, un locale incremento di sicurezza, potrebbe portare ad un alterazione degli equilibri consolidati della struttura, ed un suo peggioramento di sicurezza globale).

-Interventi di Miglioramento: in questo tipo di intervento le NTC 2018, indicano, rispetto alla normativa del 2008, dei livelli minimi di miglioramento da raggiungere, introducendo il coefficiente zE, che rappresenta il rapporto tra lʹazione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Il coefficiente zE per gli edifici di classe III ad uso scolastico e di classe IV, dopo l’intervento di miglioramento non deve essere minore a 0,6; per le costruzioni restanti di classe III e quelle di classe II, dopo l’intervento tale coefficiente deve subire un incremento non minore allo 0,1. Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento il coefficiente zE deve essere almeno uguale a 1,0.

-Interventi di Adeguamento: in questo capitolo si elencano i casi in cui procedere all’ adeguamento di una costruzione; vengono riproposti i primi 4 casi, con delle precisazioni rispetto alle NTC del 2008: -a) sopraelevazione della costruzione, -b) ampliamento della costruzione mediante opere capaci di alterarne significativamente la risposta, -c) variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, -d) interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani. Le nuove norme introducono poi il caso e), che rappresenta la situazione in cui si decide di apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV. Per gli interventi del tipo a), b) e d) il coefficiente zE dovrà essere ≥ 1, per gli interventi del tipo c) ed e) zE dovrà essere ≥ 0,8.