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Facciamo un po’ di chiarezza. La legislazione italiana è sempre abbastanza complicata e spesso farraginosa, con norme e leggi spesso diverse o contrastanti. Non esula da questa affermazione, la legislazione legata alla progetta- zione antincendio. Per capire dobbiamo studiare un po’ di storia : in principio c’erano solo le RTV ( Regole Tecniche Verticali) , o meglio, cercando di normare le attività sog- gette ai controlli dei VVFF a partire dall’elenco del DM 16.02.82 , negli anni si sono susseguiti vari decreti, che definivano le Regole Tecniche da utilizzare nella proget- tazione . Tutte più o meno recitavano nel titolo:
DM giorno mese anno . Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di attività oggetto della norma (ad esempio: pubblico spettacolo , auto- rimesse, ecc.)
Erano regole tecniche specifiche che regolamentavano una singola attività per questo venivano chiamate verticali, in realtà va detto che erano semplicemente Regole Tecniche perchè la parola Verticale non veniva usata nel titolo del decreto di riferimento , erano quelle che alcuni professionisti chiamano anche “regole tecniche tradizionali”.
Ma non tutte le attività erano normate. Tali attività non avendo dei riferimenti chiari erano tenute più d’occhio dai comandi provinciali dei VVFF; c’era sempre oltre che il deposito di progetto, l’obbligo di verifica da parte dei vigili del fuoco stessi. Le relazioni tecniche si basavano sui principi generali stabiliti dal DM 10 marzo 1998 con alcuni richiami in analogia con attività simili.
Così dopo vari anni di incertezza normativa, è stato deciso di sviluppare l’ RTO (Regola Tecnica Orizzontale) che è stata pubblicata nel dm 3 Agosto 2015. L’RTO nasce proprio per dare degli indirizzi generali alla progettazione antincendio, indipendentemente dall’attività specifica, per questo viene definita orizzontale, cioè per essere utilizzata come riferimento per tutte le attività.
Se si consulta il DM 3 agosto 2015 fin dalla sua prima pubblicazione ci accorgiamo che diviso in sezioni:
G. Generalità
S.Strategie antincendio
V.Regole tecniche Vertcali
M.Metodi
E qui nasce l’inghippo e l’apparente confusione, sia per vecchi professionisti che per i tecnici che stanno seguendo i corsi e devono sostenere l’esame per l’iscrizione all’elenco dei professionisti abilitati :
V. Regole tecniche Verticali! Ma non doveva essere una RTO?!
Ebbene il legislatore ha pensato bene una volta definite delle regole generali, di dare delle indicazioni perticolari per le attività che possono avere rischi specifici o prescrizioni particolari. Ma solo alcune attività sono state inserite nei capitoli V:
V1.Aree a rischio specifico
V2.Aree a rischio per atmosfere esplosive
V3.Vani ascensori
V4.Uffici
V5.Attività ricettive turistico alberghiere
V6.Attività di autorimessa
V7.Attività scolatiche
Le altre è stato spiegato che verrano aggiunte via via nel tempo con dei decreti integrativi. In più, fino a che non
saranno aggiunte tutte quelle sostituiranno le vecchie regole tecniche, saremo in un regime transitorio per cui saranno accettati progetti sia con RTO che con le vecchie RT. Ciò crea disagio sia i professionististi che ai funzionari dei Vigili del Fuoco, perchè in continuazione per spiegarsi devono sempre dire, per farsi capire:<< sto parlando della “Regola Tecnica tradizionale”>> ovvero della “vecchia recchia Regola Tecnica” oppure se si vuol parlare del nuovo va sempre specificato che si tratta della Regola Tecnica del capitolo V della RTO di cui al DM 3 Agosto 2015.
Alla faccia della Semplificazione! …e del ministro che è stato nominato per perseguirla!
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