Scadenza e sanzioni in mancanza contabilizzazione e termoregolazione

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Scadenza. Al 30 giugno 2017 è stata fissata l’ultima scadenza per l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore in impianti centralizzati. Tale scadenza, secondo direttive del Ministero dello Sviluppo Economico, è tassativa e si intende pienamente rispettata se entro tale data i sistemi di termo regolazione e contabilizzazione, quali valvole termostatiche e ripartitori (diretti ed indiretti), saranno effettivamente installati. La diretta conseguenza di ciò, porta al fatto che quei condomini, che non hanno ultimato l’installazione, entro tale data, seppur deliberato i lavori in assemblea condominiale, ed appaltati ad una ditta, non sono in regola e, dunque, assoggettabili alle sanzioni previste. Tale interpretazione nasce dal fatto che la data del 30 giugno è il risultato di sei mesi di proroga, in cui, secondo il Ministero, i condomini avrebbero dovuto avere tutto il tempo per ultimare i lavori.

Controlli. I controlli sugli impianti e sul loro efficientamento energetico sono affidati alla regioni, che nomina gli enti preposti a tale scopo. Prendendo come esempio la Regione Toscana, il DPRG 3 marzo 2015, n.° 25/R, oltre a indicare gli impianti soggetti a certificazione, le modalità di controllo e i requisiti che devono soddisfare, indica anche le agenzie preposte al controllo.
L’esecuzione dei controlli viene programmata in base a quanto previsto dalle modalità indicate dall’art. 11 comma 5, 6 e 7 della d.p.g.r. 25/R del 3 marzo 2015.L’autorità competente provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti.Sono sottoposti ad ispezione tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto.
E’ previsto un controllo a campione (almeno il 5%) degli impianti autocertificati, con potenza termica utile inferiore a 100 kW, che dovrà essere programmato in modo uniforme sul territorio di competenza, dando comunque priorità agli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale con età superiore a 15 anni. Sono soggetti ad ispezione gli impianti con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW:
-se essi sono dotati di generatori a combustione liquido o solido, sono da ispezionare almeno una volta ogni due anni
-se essi sono dotati di generatori a gas o di macchine frigorifere, sono da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

Sanzioni. Gli impianti che, dal primo di luglio 2017, risultano, dopo accertamento, spovvisti di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, rischiano una sanzione che va dai 500€ ai 2500€, per unità immobiliare; ciò vuol dire che tale sanzione si applica alla singola unità immobiliare (e quindi al singolo condomino) e non complessivamente al condominio.